alla Signora YU WEN LIN nata a Taichung (Taiwan) l’1/9/1996, residente in RF NO. 190 - FU-HUI - PARKING TAICHUNG CITY - 40758 - R.O.C. - C.F.
titolare di passaporto n. 301987009 con scadenza il 15/10/2020 dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Cina.
La parte conduttrice si assume tutte le obbligazioni del contratto e accetta, per sé o suoi aventi causa l’immobile sito in Firenze, Corso Italia, 23 - piano secondo, composto da 5 vani oltre servizi ed accessori, ammobiliato come da separato inventario sottoscritto dalle parti non allegato al presente contratto di locazione.
Dati catastali: foglio 156, part. 7, sub. 505, cat. A/3, Classe 4, R.C. € 1460,28.
L’immobile è’ classificato in categoria … indice…
La Locatrice dichiara che gli impianti elettrico sono conformi alle vigenti norme.
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni :
1) Il contratto è stipulato per la durata di mesi 24 (ventiquattro) a far data dal 15 settembre 2015.
2) Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se la parte locatrice o la parte conduttrice non comunicano disdetta almeno due mesi prima della data di scadenza del contratto, a mezzo di raccomandata a.r.
3) In base a quanto previsto dall’art. 1 dell’accordo ai sensi dell’art. 5 comma 3 legge 431/98 tra ANIA, SICET, SUNIA, UNIAT, UNIONE INQUILINI, APPC, ASPPI, CONAPPI, CONFEDILIZIA, UPPI depositato il 05/10/1999 presso il comune di Firenze, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto la parte conduttrice espressamente ha l’esigenza di abitare l’immobile per un periodo non eccedente i 24 (ventiquattro) mesi, frequentando la SCUOLA DI FASHION DESIGN - POLIMODA.
Il rapporto superficie / conduttore corrisponde a quanto stabilito dall’art. 11 dell’accordo sopra citato.
4) E’ vietata la sublocazione e il comodato dell’unità immobiliare locata, a pena di risoluzione di diritto del contratto.
5) Secondo stabilito dall’Accordo di cui al punto 3) il canone annuale è convenuto in € 1.600,00 (MILLESEICENTO/00) che la parte conduttrice si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore in rate BIMESTRALI anticipate di € 3.200,00 (TREMILADUECENTO/00) ciascuna, scadenti il giorno 20 (VENTI) di ogni BIMESTRE a mezzo bonifico bancario su IBAN IBAN: IT 53 O 0690622603000000022454 - COD. SWIFT BREVIT - BANCA REGIONALE EUROPEA - FILIALE DI CASALE MONFERRATO intestato alla Signora LAURA GIORCELLI.
6) Tale canone è stato determinato dalle parti sulla base dell’applicazione dei seguenti criteri e parametri ZONA CENTRO (Tipologia “A”) e secondo quanto stabilito dagli articoli 5, 6, 7 e 8 dell’Accordo di cui al punto 3), oltre all’aumento convenuto del 15% per la mobilia e gli elettrodomestici e del 10% per i contratti a studenti universitari. Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente in misura non superiore al 75 % della variazione del costo della vita accertato dall’ISTAT.
7) Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni della conduttrice, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora la conduttrice, fatto salvo quanto previsto dagli art. 5 e 55 legge 27 luglio 1978, n. 392.
8) La parte conduttrice dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore al suo amministratore nonché ai suoi incaricati ove gli stessi ne abbiano motivata ragione.
9) La parte conduttrice dichiara di aver visitato la casa locata e di averla trovata adatta all’uso convenuto e così di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. La parte conduttrice si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui lo ha ricevuto salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1590 C.C. che lo stesso si trova in ottime condizioni. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile e in ogni caso è vietato alla conduttrice di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
10) La parte conduttrice non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto della locatrice. La parte conduttrice esonera espressamente la locatrice da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti della locatrice medesima, da fatti od omissioni dei condomini nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
11) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, la parte locatrice rilascia quietanza del ricevimento della somma di € 4.800,00 (QUATTROMILAOTTOCENTO/00) a titolo di deposito cauzionale. Tale deposito non è imputabile in conto pigioni e non e’ produttivo di interessi e sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
12) Sono interamente a carico della conduttrice le spese condominiali di sua spettanza (a titolo esemplificativo: luce scale, pulizia scale, pulizia scale, ascensore, vuotatura fosse biologiche, etc.) quantificate in via forfaitaria in € 100,00 (cento/00) mensili, salvo conguaglio, da pagarsi unitamente e con le stesse modalità previste per il canone di locazione e, ove dovuto le spese di manutenzione ordinaria degli arredi, la revisione ordinaria annuale della caldaia e la revisione ordinaria dell’impianto di condizionamento d’aria. La conduttrice provvederà a voltare e/o attivare a proprio nome ed a propria cura e spese le utenze tutte (luce, acqua, gas, tassa smaltimento rifiuti, linea telefonica/ADSL). Nel caso la locatrice intendesse vendere o locare nuovamente l’unità immobiliare la parte conduttrice dovrà consentire la visita all’unità immobiliare loro locata una volta alla settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi negli ultimi mesi di locazione.
13) Parte locatrice dichiara di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui canoni di locazione di cui all'art. 3 D. Lgs del 7/3/2011.
14) A tutti gli effetti del presente contratto compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, la parte conduttrice elegge domicilio nei locali locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio della segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
15) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
16) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione ( D. Lgs 196/2003).
17) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale ex articolo 4 comma 1, Legge 431/1998, al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 5 marzo 1999, all’accordo ai sensi dell’articolo 5, comma 3 Legge 431/1998 tra ANIA, SICET, SUINIA, UNIAT, UNIONE INQUILINI, APPC, ASPPI, CONFAPPI, CONFEDILIZIA, UPPI, stipulato il 5/10/99, alle disposizioni del codice civile, della Legge 392/1978, della Legge 431/1998 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
18) Le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto la Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica istituita in base all’art. 15 dell’Accordo territoriale per i Comuni dell’area fiorentina del 16/07/1999.
19) ALTRE PATTUIZIONI : il Sig. LIN MING-HUN nato a TAIWAN il 21/09/1961 - titolare di passaporto n. 301253662 con scadenza il 30/03/2020 rilasciato dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Cina, sottoscrive il presente contratto quale coobbligato in solido con la conduttrice per garantire il puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e per tutta la durata del contratto.