Con una recente nota il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti ha ribadito che per svolgere accertamenti circa le violazioni dell'eccesso di velocità con apparecchiature omologate a tale scopo, e con la presenza dell'organo di polizia stradale, non occorra alcuna preventiva autorizzazione del Prefetto localmente competente, salvo ovviamente che sussista la competenza territoriale dell'organo accertatore e sempre nel rispetto del coordinamento esercitato dal medesimo Prefetto, il quale, nell'esercizio delle sue funzioni, ha anche il compito di evitare un'eventuale sovrapposizione di una medesima attività di controllo espletata contemporaneamente da parte di più organi di polizia stradale su uno stesso tratto di strada, nel rispetto delle pari competenze attribuite ex lege a quest'ultimi ai sensi dell'art. 12, comma 1, del Codice della strada.
Si riporta di seguito il testo della nota ministeriale.