alla Signora YU WEN LIN nata a Taichung (Taiwan) l’1/9/1996, residente in RF NO. 190 - FU-HUI - PARKING TAICHUNG CITY - 40758 - R.O.C. - C.F.
titolare di passaporto n. 301987009 con scadenza il 15/10/2020 dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Cina.
La parte conduttrice si assume tutte le obbligazioni del contratto e accetta, per sé o suoi aventi causa l’immobile sito in Firenze, Corso Italia, 23 - piano secondo, composto da 5 vani oltre servizi ed accessori, ammobiliato come da separato inventario sottoscritto dalle parti non allegato al presente contratto di locazione.
Dati catastali: foglio 156, part. 7, sub. 505, cat. A/3, Classe 4, R.C. € 1460,28.
L’immobile è’ classificato in categoria … indice…
La Locatrice dichiara che gli impianti elettrico sono conformi alle vigenti norme.
La locazione sarà regolata dalle seguenti pattuizioni :
1) Il contratto è stipulato per la durata di mesi 24 (ventiquattro) a far data dal 15 settembre 2015.
2) Alla prima scadenza il contratto si rinnova automaticamente per uguale periodo se la parte locatrice o la parte conduttrice non comunicano disdetta almeno due mesi prima della data di scadenza del contratto, a mezzo di raccomandata a.r.
3) In base a quanto previsto dall’art. 1 dell’accordo ai sensi dell’art. 5 comma 3 legge 431/98 tra ANIA, SICET, SUNIA, UNIAT, UNIONE INQUILINI, APPC, ASPPI, CONAPPI, CONFEDILIZIA, UPPI depositato il 05/10/1999 presso il comune di Firenze, le parti concordano che la presente locazione ha natura transitoria in quanto la parte conduttrice espressamente ha l’esigenza di abitare l’immobile per un periodo non eccedente i 24 (ventiquattro) mesi, frequentando la SCUOLA DI FASHION DESIGN - POLIMODA.
Il rapporto superficie / conduttore corrisponde a quanto stabilito dall’art. 11 dell’accordo sopra citato.
4) E’ vietata la sublocazione e il comodato dell’unità immobiliare locata, a pena di risoluzione di diritto del contratto.
5) Secondo stabilito dall’Accordo di cui al punto 3) il canone annuale è convenuto in € 1.600,00 (MILLESEICENTO/00) che la parte conduttrice si obbliga a corrispondere nel domicilio del locatore in rate BIMESTRALI anticipate di € 3.200,00 (TREMILADUECENTO/00) ciascuna, scadenti il giorno 20 (VENTI) di ogni BIMESTRE a mezzo bonifico bancario su IBAN IBAN: IT 53 O 0690622603000000022454 - COD. SWIFT BREVIT - BANCA REGIONALE EUROPEA - FILIALE DI CASALE MONFERRATO intestato alla Signora LAURA GIORCELLI.
6) Tale canone è stato determinato dalle parti sulla base dell’applicazione dei seguenti criteri e parametri ZONA CENTRO (Tipologia “A”) e secondo quanto stabilito dagli articoli 5, 6, 7 e 8 dell’Accordo di cui al punto 3), oltre all’aumento convenuto del 15% per la mobilia e gli elettrodomestici e del 10% per i contratti a studenti universitari. Il canone di locazione sarà aggiornato annualmente in misura non superiore al 75 % della variazione del costo della vita accertato dall’ISTAT.
7) Il pagamento del canone o di quant’altro dovuto anche per oneri accessori non potrà essere sospeso o ritardato da pretese o eccezioni della conduttrice, qualunque ne sia il titolo. Il mancato puntuale pagamento, per qualunque causa, anche di una sola rata del canone (nonché di quant’altro dovuto ove di importo pari ad una mensilità del canone), costituisce in mora la conduttrice, fatto salvo quanto previsto dagli art. 5 e 55 legge 27 luglio 1978, n. 392.
8) La parte conduttrice dovrà consentire l’accesso all’unità immobiliare al locatore al suo amministratore nonché ai suoi incaricati ove gli stessi ne abbiano motivata ragione.
9) La parte conduttrice dichiara di aver visitato la casa locata e di averla trovata adatta all’uso convenuto e così di prenderla in consegna ad ogni effetto con il ritiro delle chiavi, costituendosi da quel momento della medesima custode. La parte conduttrice si impegna a riconsegnare l’unità immobiliare locata nello stato medesimo in cui lo ha ricevuto salvo il deperimento d’uso, pena il risarcimento del danno. Le parti danno atto, in relazione allo stato dell’immobile, ai sensi dell’articolo 1590 C.C. che lo stesso si trova in ottime condizioni. Si impegna, altresì, a rispettare le norme del regolamento dello stabile e in ogni caso è vietato alla conduttrice di compiere atti e tenere comportamenti che possano recare molestia agli altri abitanti dello stabile.
10) La parte conduttrice non può apportare alcuna modifica, innovazione, miglioria o addizione ai locali locati e alla loro destinazione, o agli impianti esistenti, senza il preventivo consenso scritto della locatrice. La parte conduttrice esonera espressamente la locatrice da ogni responsabilità per i danni diretti o indiretti che possano derivargli da fatti dei dipendenti della locatrice medesima, da fatti od omissioni dei condomini nonché per interruzioni incolpevoli dei servizi.
11) A garanzia delle obbligazioni tutte che assume con il presente contratto, la parte locatrice rilascia quietanza del ricevimento della somma di € 4.800,00 (QUATTROMILAOTTOCENTO/00) a titolo di deposito cauzionale. Tale deposito non è imputabile in conto pigioni e non e’ produttivo di interessi e sarà restituito al termine della locazione previa verifica dello stato dell'unità immobiliare e dell'osservanza di ogni obbligazione contrattuale.
12) Sono interamente a carico della conduttrice le spese condominiali di sua spettanza (a titolo esemplificativo: luce scale, pulizia scale, pulizia scale, ascensore, vuotatura fosse biologiche, etc.) quantificate in via forfaitaria in € 100,00 (cento/00) mensili, salvo conguaglio, da pagarsi unitamente e con le stesse modalità previste per il canone di locazione e, ove dovuto le spese di manutenzione ordinaria degli arredi, la revisione ordinaria annuale della caldaia e la revisione ordinaria dell’impianto di condizionamento d’aria. La conduttrice provvederà a voltare e/o attivare a proprio nome ed a propria cura e spese le utenze tutte (luce, acqua, gas, tassa smaltimento rifiuti, linea telefonica/ADSL). Nel caso la locatrice intendesse vendere o locare nuovamente l’unità immobiliare la parte conduttrice dovrà consentire la visita all’unità immobiliare loro locata una volta alla settimana per almeno due ore con l’esclusione dei giorni festivi negli ultimi mesi di locazione.
13) Parte locatrice dichiara di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui canoni di locazione di cui all'art. 3 D. Lgs del 7/3/2011.
14) A tutti gli effetti del presente contratto compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, la parte conduttrice elegge domicilio nei locali locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio della segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.
15) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.
16) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione ( D. Lgs 196/2003).
17) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale ex articolo 4 comma 1, Legge 431/1998, al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 5 marzo 1999, all’accordo ai sensi dell’articolo 5, comma 3 Legge 431/1998 tra ANIA, SICET, SUINIA, UNIAT, UNIONE INQUILINI, APPC, ASPPI, CONFAPPI, CONFEDILIZIA, UPPI, stipulato il 5/10/99, alle disposizioni del codice civile, della Legge 392/1978, della Legge 431/1998 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.
18) Le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto la Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica istituita in base all’art. 15 dell’Accordo territoriale per i Comuni dell’area fiorentina del 16/07/1999.
19) ALTRE PATTUIZIONI : il Sig. LIN MING-HUN nato a TAIWAN il 21/09/1961 - titolare di passaporto n. 301253662 con scadenza il 30/03/2020 rilasciato dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Cina, sottoscrive il presente contratto quale coobbligato in solido con la conduttrice per garantire il puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e per tutta la durata del contratto.
林太太玉文生於台中 (臺灣) 1996/9/1,射頻駐地號190 傅惠台中市停車-40758-中華民國-參見持有人的護照號 301987009 日期的 2020/10/15 由中華民國外交部長。簡報者承擔所有的合同義務和接受,為其本人或他的繼任者屬性位於義大利佛羅倫斯的路線,23 二樓,包括 5 客房加上服務和設施,如由各方簽署的單獨家具庫存不附加到當前租約。地籍資料: 156,鈑金件。7,子。505,貓咪。A/3 類 4,鋼筋混凝土 1460,28 歐元。該屬性被劃入類別......出租人聲明瞭電氣設備遵守現行法規。租賃,適用下列規定:1) 在訂立合同,為期 24 (二十四) 幾個月開始從 2015 年 9 月 15 日。2) 的第一次的最後期限,合同是自動續期平等一段時間如果出租人或承租人不溝通終止通知至少兩個月的合同,期滿日期前通過掛號信。3) 按要求藝術。1 根據藝術協定。5 第 3 段法 431/98 之間增收、 SICET、 新力亞、 馬龍、 租戶聯盟、 APPC、 ASP.NET、 CONAPPI、 CONFEDILIZIA,UPPI 存放 1999/10/5 在佛羅倫斯市,雙方同意本租約有過渡性質,如主機需要有目的地居住屬性,為期不超過 24 (二十四) 個月,參加時裝設計學校 POLIMODA。報告/導體表面對應于藝術的規定。11 以上提及的協定。4) 轉租禁止和屬性的貸款租出去,否則將終止合同。5) 根據對設立的第 3 段中提到的協定) 英鎊 1,600 在商定的年費.00 (1600年/00),承租人有責任支付出租人的住處在每兩個月分期付款之前歐元 3,200.00 (TREMILADUECENTO/00),每個成熟 20 (二十歲) 每兩個月內由銀行轉移到 IBAN: IBAN 它 53 或 0690622603000000022454 SWIFT 代碼 BREVIT 義大利院歐洲分公司 DI CASALE MONFERRATO 付給夫人蘿拉焦爾切利。6) 這筆費用由締約方根據以下標準和參數透明 CENTRO ("A"型) 和根據第 5、 6、 7 和 8 的第 3 段中提到的協定的應用程式),增加 15%的學生同意傢俱和器具和 10%。租金將不超過 75%的生活費用,由國家統計局建立變異程度每年更新。7) 上支付的費用或任何其他也是由於雜費不能暫停或延誤索賠或簡報者例外無論怎樣稱號。未能及時付款,因任何理由,甚至是一批的費用 (比別的更糟因為如果等於每月的費用),構成通知主持人,除了規定的藝術。5 和 55 1978 年 7 月 27 日,法號 392。8) 應允許主機訪問向出租人財產在他和其管理員負責在那裡一樣有合理的緣故。9) 承租人聲明過財產、 發現她被告使用並因此接管每個效果的鑰匙,自然後由同一託管人。承租人承擔返回位於他如果得到的狀態的屬性的使用,根據損害賠償處罰朽爛。締約方承認,有關財產的地位,在根據第條 1590 C.C.,同樣是在良好的條件。此外,它承諾遵守法規的建設,在任何情況下禁止向簡報者執行行為和進行可能導致騷擾到其他居民的建設。10) 主持人不能改變什麼,創新、 改進或增補到出租的房屋和他們的目的地,或現有設施,未經事先書面同意,出租人。承租方明確認為出租人從任何可能產生的出租人,由事實或遺漏的公寓以及服務中斷的事實的直接或間接的損害賠償責任。11) 為確保所有義務都履行本協定項下出租人出具收據收據的 € 4 800 筆.00 (QUATTROMILAOTTOCENTO/00) 作為保障安全的存款。這筆存款歸因於租金帳戶和不生產的利益並不會返回在年底租賃對國有資產的核查和遵守任何合同義務。12) 應由主機的費用他應享權利 (例如: 樓梯、 樓梯、 樓梯、 電梯清洗、 排空化糞池等) 在 forfaitaria 街在量化 € 100,00 (一百/00) 每個月,但須支付,以共同支付和相同條件租金和,如果由於日常維護成本的傢俱普通年度修訂鍋爐和普通空調系統的修訂。主講人將打開和/或啟動下自己的名字和自費所有公用事業 (電力,水,氣,垃圾處理費,電話/ADSL)。如果老闆有意出售或租賃財產回簡報者應允許訪問到其租住的屋單位一次一周至少兩個小時,在最近幾個月的公眾假期除外。13) Parte locatrice dichiara di esercitare l'opzione per l'applicazione dell'imposta sostitutiva sui canoni di locazione di cui all'art. 3 D. Lgs del 7/3/2011.14) A tutti gli effetti del presente contratto compresa la notifica degli atti esecutivi, e ai fini della competenza a giudicare, la parte conduttrice elegge domicilio nei locali locati e, ove egli più non li occupi o comunque detenga, presso l’ufficio della segreteria del Comune ove è situato l’immobile locato.15) Qualunque modifica al presente contratto non può aver luogo, e non può essere provata, se non mediante atto scritto.16) Le parti si autorizzano reciprocamente a comunicare a terzi i propri dati personali in relazione ad adempimenti connessi col rapporto di locazione ( D. Lgs 196/2003). 17) Per quanto non previsto dal presente contratto le parti fanno espresso rinvio alla Convenzione Nazionale ex articolo 4 comma 1, Legge 431/1998, al decreto del Ministero dei lavori pubblici del 5 marzo 1999, all’accordo ai sensi dell’articolo 5, comma 3 Legge 431/1998 tra ANIA, SICET, SUINIA, UNIAT, UNIONE INQUILINI, APPC, ASPPI, CONFAPPI, CONFEDILIZIA, UPPI, stipulato il 5/10/99, alle disposizioni del codice civile, della Legge 392/1978, della Legge 431/1998 e comunque alle norme vigenti ed agli usi locali.18) Le parti di comune accordo potranno adire per ogni controversia che dovesse sorgere in merito alla interpretazione e esecuzione del presente contratto la Commissione di Conciliazione stragiudiziale paritetica istituita in base all’art. 15 dell’Accordo territoriale per i Comuni dell’area fiorentina del 16/07/1999.19) ALTRE PATTUIZIONI : il Sig. LIN MING-HUN nato a TAIWAN il 21/09/1961 - titolare di passaporto n. 301253662 con scadenza il 30/03/2020 rilasciato dal Ministro degli Affari Esteri della Repubblica di Cina, sottoscrive il presente contratto quale coobbligato in solido con la conduttrice per garantire il puntuale adempimento di ogni obbligazione contrattuale e per tutta la durata del contratto.
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