Fatte salve specifiche procedure previste nella parte prima, capitolo primo I.10, le Istituzioni ammettono alle prove i candidati “con riserva” e ricevono direttamente dallo studente, anziché dalle Rappresentanze, la domanda di preiscrizione autenticata della firma e della fotografia nonché i documenti di studio, muniti dei prescritti atti. Forniscono, inoltre, agli interessati istruzioni su modalità e tempistica per la consegna di detti documenti.