A favore dei pescatori singoli o associati proprietari di barche attrezzate per la pesca del corallo con i sistemi dell' ingegno o della croce di Sant' Andrea, che negli anni 1988 o 1989 abbiano ottenuto l' autorizzazione di cui alla legge regionale 5 luglio 1979, n. 59, per praticare la pesca del corallo con i predetti sistemi e che, a seguito dell' entrata in vigore del divieto di cui all' ultimo comma del precedente articolo, intendano acquistare nuove attrezzature da pesca, il contributo di cui all' articolo 7 della legge regionale 5 marzo 1953, n. 2, e successive modificazioni ed integrazioni, è elevato fino al 70 per cento della spesa ammessa.