Nel caso in cui lo studente straniero già iscritto presso un Ateneo italiano abbia effettuato la
rinuncia agli studi e richieda una nuova iscrizione presso la stessa o altra Università, non può
utilizzare lo specifico permesso di soggiorno per studio rilasciato in occasione della
precedente immatricolazione. La formalizzazione della rinuncia agli studi determina il venir
meno dei requisiti richiesti per il soggiorno nel territorio dello Stato e, conseguentemente, la
revoca del titolo autorizzatorio (cfr. articolo 5, comma 3, 4 e 5 del decreto legislativo 25
luglio 1998, n. 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e
norme sulla condizione dello straniero” e successive modificazioni).