Il nulla osta al trasferimento è in ogni caso subordinato al rispetto del limite ineludibile
del numero di posti disponibili fissato dall’Università di destinazione per ciascun anno di corso in sede di programmazione annuale e alla verifica del percorso formativo compiuto
dallo studente: a tal fine, gli Atenei specificano analiticamente nei loro bandi sia i criteri per il riconoscimento dei crediti acquisiti nell’Ateneo estero e per la valutazione delle equipollenze sia il numero di posti disponibili per il trasferimento a ciascun anno successivo al primo.
Ciascun Ateneo può altresì prevedere, nell’ambito della propria autonomia, la possibilità di organizzare ulteriori prove di ingresso valutative degli studenti che richiedono il trasferimento ad anni successivi al primo, finalizzate a verificarne le conoscenze, competenze e abilità, in ossequio ai principi della Convenzione di Lisbona.