Il candidato straniero non può ottenere il rinnovo del permesso di soggiorno ai fini della prosecuzione degli studi per la frequenza di un ulteriore corso singolo, diverso da quello che ha reso possibile l’ingresso dello studente in Italia, (la rinnovabilità del permesso di soggiorno per motivi di studio è consentita per la prosecuzione degli studi con iscrizione ad un “corso di laurea” – Recepita Direttiva 2004/114/CE all’art. 39 del Decreto legislativo n. 268/1998).