un lavoro come baby sitter. Nonostante cio’, la ricorrente, in totale spregio del superiore interesse del suo bambino oltre che delle ragioni del padre di suo figlio, ha deciso di abbandonare la casa famigliare e di andare a vivere in altro luogo, prendendo in affitto un’appartamento e, sulla base di questa egoistica scelta, chiede ora al Sig. Invernizzi di sostenere le maggiori spese che questa nuova vita, imposta a Martin e al Sig. Invernizzi, sta comportandole. Peraltro, la signora non produce il contratto di locazione della nuova abitazione e quindi, delle due l’una : o la signora nulla paga per canone e spese perche’ l’abitazione le e’ stata messa a disposizione gratuitamente dai propri famigliari o la signora e’ in grado di sostenerne il costo, che non puo’ quindi essere posto a carico del Sig. Invernizzi. A Peschiera Borromeo, la signora aveva un lavoro con cui si sosteneva, se ha deciso di trasferirsi e non ha piu’ un’attivita’, questo e’ conseguenza unicamente delle decisioni dalla stessa assunte e non puo’ certamente divenire ragione perche’ si tenga conto di tale circostanza nello stabilire il contributo al mantenimento dovuto dal padre di Martin.
Nell’un caso o nell’altro, non puo’ essere il Sig. Invernizzi a fare le spese delle decisioni improvvide, egoistiche ed unilaterali della Sig.ra Martin.
Quanto al mantenimento, quindi, il Sig. Invernizzi, che dal momento della crisi della coppia ha sempre comunque versato per Martin un contributo mensile ed ha provveduto a pagarne le spese straordinarie nella misura del 50% , chiede che il contributo al mantenimento venga stabilito in euro 250,00 nei mesi in cui il bambino si trova collocato con la madre e che nulla invece sia dallo stesso dovuto per i mesi in cui il bimbo sara’ collocato presso il padre, tenendo conto della richiesta di affido congiunto ed alternato che in seguito verra’ meglio precisata.